Avviso alla cittadinanza sulla nuova normativa certificazioni
A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità ( L.183/2011), dal 1 Gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni ( art.40, D.P.R .445 /2000).
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Pertanto gli uffici comunali dello Stato Civile e di Anagrafe possono rilasciare i certificati ad uso privato.Questo comporta che per i certificati dell’Anagrafe ( residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita etc) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo ( art.4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun documento
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Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con “ istituzioni private”: banche, assicurazioni, agenzie d’affari posteitaliane,notai ( art.2 D.P.R. 445).
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati ( art.46, D.P.R. 445) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritti di segreteria) e non è necessaria l’autenticazione della firma.
1 Gennaio 2012






